Statuto
(ex Decreto Rettorale n. 438 del 17 settembre 2013)
Art. 1 - Istituzione
1. Presso l’Università degli studi di Macerata è costituito, su iniziativa dei Dipartimenti di Economia e diritto, di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, di Giurisprudenza, di Scienze della formazione dei beni culturali e del turismo, il Centro interdipartimentale di ricerca finalizzata denominato “Centro di Studi Costituzionali”.
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Sede
1. Il Centro ha sede propria presso il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Macerata.
Art. 4 - Componenti
1. Il Centro è costituito con la partecipazione stabile di almeno 12 docenti, professori e ricercatori, dell’Università degli Studi di Macerata nei settori scientifici di IUS08 e IUS09, che ne facciano richiesta.
2. Essi costituiscono il Consiglio del Centro e potranno successivamente ammettere, deliberando a maggioranza assoluta, altri studiosi dell’Università degli Studi di Macerata interessati ai temi di ricerca costituzionalistici, oltre che personalità italiane e straniere di particolare prestigio, le quali si siano distinte nel campo degli studi costituzionalistici.
Art. 5 - Personale tecnico amministrativo
1. Alle attività amministrative necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca del Centro provvede il personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Macerata.
Art. 6 - Organizzazione
1. Il Centro si avvale di:
Art. 7 - Il Coordinatore
1. Il Coordinatore è un professore di ruolo o ricercatore a tempo pieno; viene eletto dal Consiglio, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile per due volte. Il Coordinatore del Centro è nominato dal Rettore. Nel caso di impedimento temporaneo, il Coordinatore è sostituito dal professore di ruolo più anziano membro del Consiglio.
Art. 8 - Il Consiglio
1. Il Consiglio, composto secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 2, è nominato con decreto del Rettore, resta in carica quattro anni e può essere confermato.
2. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio:
Art. 9 - Risorse finanziarie e gestione amministrativo-contabile
1. La gestione amministrativo-contabile dei fondi propri del Centro è affidata al Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Macerata.
2. Il Centro non dispone di proprio personale tecnico amministrativo; il supporto amministrativo e gestionale alle attività del centro è assicurato dai competenti uffici del Dipartimento incaricato dell’attività di gestione.
3. I fondi necessari per le attività del centro, contabilizzati nel budget del Dipartimento in questione, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate al Centro.
4. Il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
Art. 10 - Durata
1. Il Centro ha durata illimitata. In caso di cessazione delle attività le risorse in uso restano totalmente acquisite dal Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Macerata.