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Statuto

(ex Decreto Rettorale n. 438 del 17 settembre 2013)

 

Art. 1 - Istituzione

1. Presso l’Università degli studi di Macerata è costituito, su iniziativa dei Dipartimenti di Economia e diritto, di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, di Giurisprudenza, di Scienze della formazione dei beni culturali e del turismo,  il Centro interdipartimentale di ricerca finalizzata denominato “Centro di Studi Costituzionali”.

 

Art. 2 - Finalità

1. Il Centro si propone di agire da catalizzatore e promotore delle attività di ricerca realizzate in Ateneo su temi collegati al costituzionalismo contemporaneo, con particolare riferimento alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, ai poteri locali, alle fonti normative, privilegiando:
a) l’uso di un approccio interdisciplinare;
b) il perseguimento di finalità sia conoscitive, descrittive (“ricerca di base”) sia formative ed educative;
c) la collaborazione con istituzioni, enti e associazioni del territorio marchigiano.
2. Gli obiettivi del Centro sono realizzati mediante le seguenti attività:
a) ricerca empirica, teorica e applicativa;
b) promozione alla partecipazione dei docenti dell’Ateneo a bandi di ricerca europei o nazionali;
c) attivazione e mantenimento di rapporti e di forme di collaborazione con enti e istituzioni similari in Italia e all’estero;
d) promozione o partecipazione diretta a convegni, seminari, cicli di conferenze, mostre, pubblicazioni, corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, summer school;
e) istituzione di borse di studio, cicli di dottorato di ricerca e assegni di ricerca.
3. Il Centro si dota di una pagina web integrata nel sito di Ateneo per dare visibilità e promozione alle proprie iniziative e finalità.
 

Art. 3 - Sede

1. Il Centro ha sede propria presso il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Macerata.

 

Art. 4 - Componenti

1. Il Centro è costituito con la partecipazione stabile di almeno 12 docenti, professori e ricercatori, dell’Università degli Studi di Macerata nei settori scientifici di IUS08 e IUS09, che ne facciano richiesta.

2. Essi costituiscono il Consiglio del Centro e potranno successivamente ammettere, deliberando a maggioranza assoluta, altri studiosi dell’Università degli Studi di Macerata interessati ai temi di ricerca costituzionalistici, oltre che personalità italiane e straniere di particolare prestigio, le quali si siano distinte nel campo degli studi costituzionalistici.

 

Art. 5 - Personale tecnico amministrativo

1. Alle attività amministrative necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca del Centro provvede il personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Macerata.

 

Art. 6 - Organizzazione

1. Il Centro si avvale di:

a) un Coordinatore;
b) il Consiglio degli aderenti al Centro.
 

Art. 7 - Il Coordinatore

1. Il Coordinatore è un professore di ruolo o ricercatore a tempo pieno; viene eletto dal Consiglio, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile per due volte. Il Coordinatore del Centro è nominato dal Rettore. Nel caso di impedimento temporaneo, il Coordinatore è sostituito dal professore di ruolo più anziano membro del Consiglio.

2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
a) coordina e promuove le attività del Centro;
b) sottoscrive le richieste di reperimento dei finanziamenti;
c) predispone il programma delle attività del Centro ed elabora il budget di entrate e uscite relative all’anno finanziario di competenza;
d) predispone, al termine dell’esercizio, una relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle spese sostenute.
 


Art. 8 - Il Consiglio

1. Il Consiglio, composto secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 2, è nominato con decreto del Rettore, resta in carica quattro anni e può essere confermato.

2. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio:

a) elegge il Coordinatore;
b) approva, su proposta del Coordinatore, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
c) approva il budget di entrate e uscite relative all’anno finanziario di competenza e la relazione sulle attività svolte nell’esercizio precedente, predisposti dal Coordinatore a norma dell’articolo 7, da sottoporre a ratifica del Consiglio del Dipartimento presso cui il Centro ha la propria sede amministrativa;
d) delibera sulle proposte di attività del Centro;
e) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Coordinatore.
4. Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno per l’approvazione del programma delle attività del Centro, del budget preventivo e del rendiconto consuntivo. È altresì convocato ogni volta che il Coordinatore lo reputi necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

 

Art. 9 - Risorse finanziarie e gestione amministrativo-contabile

1. La gestione amministrativo-contabile dei fondi propri del Centro è affidata al Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Macerata.

2. Il Centro non dispone di proprio personale tecnico amministrativo; il supporto amministrativo e gestionale alle attività del centro è assicurato dai competenti uffici del Dipartimento incaricato dell’attività di gestione.

3. I fondi necessari per le attività del centro, contabilizzati nel budget del Dipartimento in questione, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate al Centro.

4. Il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:

a)  finanziamenti che otterranno i progetti di ricerca presentati per conto del Centro dai suoi componenti;
b)  liberalità e contributi da parte di privati e di enti pubblici, fondazioni, aziende di credito, locali, nazionali e internazionali;
c) eventuali introiti relativi alla vendita di pubblicazioni proprie o delle quote di adesione alle attività formative;
d) eventuali finanziamenti stanziati dal Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali o da altri dipartimenti dell’Ateneo.

 

Art. 10 - Durata

1. Il Centro ha durata illimitata. In caso di cessazione delle attività le risorse in uso restano totalmente acquisite dal Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Macerata.